Speciale privacy e direct marketing

Nel corso della nostra quotidiana attività ci siamo resi conto che pochi hanno le idee veramente chiare sulla problematica privacy, soprattutto in relazione alle iniziative di marketing diretto. Eppure le pene e le sanzioni previste in caso di violazione non sono affatto leggere e dunque converrebbe avere una maggiore consapevolezza sull'argomento, che interessa ormai tutte le imprese. In queste poche righe cercheremo di focalizzare i punti del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy, in vigore il 1 gennaio 2004) che maggiormente ci riguardano.
Tuttavia, oltre la legge, riteniamo che adottare una scrupolosa e zelante politica di privacy sia la condizione minima ed essenziale per fare direct marketing di successo. Una politica rispettosa della privacy vuol dire per prima cosa rispettare il cliente, avere cura degli interlocutori e mostrare professionalità nella strategia di marketing. Che idea vi fareste di un'azienda che vi contatta "malamente" driblando furbescamente la privacy? Dunque non solo le sanzioni, il danno più grave viene fatto alla credibilità e all'immagine dell'azienda mittente.

Il consenso dell'interessato.
Il concetto fondamentale del D.Lgs 196 per chi fa marketing diretto è: per inviare comunicazioni commerciali, con qualsiasi mezzo, occorre il consenso esplicito, libero e specifico dell'interessato. Il Codice italiano infatti ha adottato il criterio dell' "opt-in" e ciò significa che non è possibile inviare una prima comunicazione commerciale in cui si da' la facoltà eventualmente di cancellarsi e non riceverne più ("opt-out") ma occorre avere il sì dell'interessato prima di ogni comunicazione commerciale.

Mailing postale e telemarketing.
In questi giorni sono in distribuzione i nuovi elenchi telefonici che contengono importanti novità. I gestori di telefonia, con un questionario inviato nei primi mesi del 2005, hanno richiesto a tutti i loro clienti tra le altre cose l'intenzione di ricevere posta e telefonate commerciali. E dunque d'ora in avanti non si potrà più usare l'elenco telefonico per telefonare o inviare posta pubblicitaria a chi ha espresso volontà di non riceverne. Si potranno contattare invece solo quelli che hanno acconsentito e che quindi sull'elenco hanno, vicino alle loro generalità, un simbolino di una lettera e/o di un telefono a seconda che il consenso espresso valga per lettera, telefono o entranbi. Per la verità sono molto pochi gli utenti con questi simboli ma sono anche molto pochi quelli che hanno risposto al questionario, sul quale valeva la regola del silenzio-non consenso.
Quanto detto vale per le persone fisiche, e dunque per azioni BtoC (business to consumer) mentre per le aziende è possibile utilizzare gli indirizzi degli elenchi categorici (Pagine Gialle etc.) per fare attività di mailing e telemarketing BtoB (business to business).

Telefaxing
Per effettuare campagne di telefaxing occorre sempre il consenso libero e specifico del destinatario, sia si tratti di BtoC che di BtoB. Del resto è anche una regola di buona educazione: pianifichiamo una campagna in cui alcuni costi (carta-fax, toner-fax) sono a carico del destinatario?

Emailig e SMS
Il discorso è molto simile a quello del telefaxing: ci vuole sempre il consenso libero e specifico. In più non bisogna dimenticare che le email non richieste sono "spam", termine spregiativo che definisce qualcosa di bassa qualità, quasi spazzatura. Essere connotati con questo termine diciamo che sicuramente non rappresenti il massimo in termini di posizionamento di immagine per un'azienda che propone le sue offerte. Oltre ovviamente alle non augurabili conseguenze legali e ai possibili problemi su internet (finire su una black list di spammer o vedersi bloccato il dominio non è affatto divertente).
Una doverosa precisazione: attenzione, inviare le email commerciali con la fatidica dicitura "se non desiderate riceverne più potete cancellavi inviando ...." non risolve il problema, questa è procedura "opt-out" e dunque viola la legge italiana e questo vale ovviamente anche per le campagne di telefaxing.

L'importanza dell'informativa.
Occorre rimarcare il ruolo delicato dell'informativa, secondo come prescrive l'articolo 13 del codice stesso. Nel momento in cui si raccolgono i dati e si richiede il consenso occorrerà formulare una informativa chiara e completa che riguarderà tra le altre informazioni il titolare del trattamento, le finalità, le modalità di accesso e cancellazione, i diritti dell'interessato etc. Una mancata o incompleta informativa può costare caro in termini di sanzioni.

Ma allora non si può più fare direct marketing?
Al di là di aspetti sicuramente più limitativi e severi rispetto ad alcune legislazioni estere non è vero che non si possa fare direct marketing. Anzi, paradossalmente queste limitazioni riducono fortemente il direct marketing improvvisato ed inefficiente, magari "fatto in casa". Prevediamo sicuramente una flessione iniziale del mercato, peraltro già fortemente in ritardo rispetto alle altre nazioni europee, ma sul medio periodo siamo convinti che emergerà una maggiore cultura del direct marketing, che sarà più sé stesso, ovvero una preziosa risorsa strategica e non strumento per tentare azioni tattiche sporadiche, come spesso finora è stato impiegato. Si rivaluterà la creazione di database di marketing, si avrà una maggiore attenzione alla costruzione di una relazione solida col pubblico, calcolando il vero valore nel tempo del cliente (timelife value) e investendo adeguatamente e in relazione a questo valore, spesso trascurato..
(Su ZOOM una scheda con riferimenti normativi, sanzioni e link sull'argomento)

Zoom
Per maggiori dettagli scarica la nostra scheda (pdf 88k) con i riferimenti normativi, le sanzioni e i link sull'argomento.

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